Σε σημερινή απόφαση το ΕΔΔΑ (Oliari και άλλοι κατά Ιταλίας) αποφάσισε ομόφωνα σε προσφυγή 3 γκέι ζευγαριών που στο αίτημά τους αναφέρουν ότι κάτω από το Ιταλικό δίκαιο δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε πολιτικού γάμου, ούτε συμφώνου συμβίωσης, ότι τούτο παραβιάζει το Άρθρο 8 (προστασία τις ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).
Το ΕΔΔΑ θεώρησε ότι η νομική προστασία που παρέχει το Ιταλικό δίκαιο στα ζευγάρια αυτά (η Ιταλία δεν δίνει δυνατότητα ούτε σε γάμο ούτε σε σύμφωνο συμβίωσης) σε σχέση με τη νομική ένωσή τους δεν παρέχει τις απαραίτητες προστασίες. Σημειώνει ότι η πολιτική ένωση ή το σύμφωνο συμβίωσης θα ήταν τα πιο κατάλληλα ώστε η σχέση των ζευγαριών αυτών να αναγνωρίζεται νομικά. Αναφέρει ότι στις 24 από τις 47 χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει νομοθετηθεί ανάλογη αναγνώριση (πολιτικός γάμος ή σύμφωνο) και ότι το Ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο έχει επανειλημμένως καλέσει την Πολιτεία να νομοθετήσει επ’ αυτού. Σύμφωνα ακόμη με σχετικές έρευνες η πλειοψηφία του Ιταλικού πληθυσμού υποστηρίζει τη νομοθέτηση.
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx…
La Corte EDU condanna l’Italia nel ricorso Oliari, originato a Trento
L’avv. Schuster: «Il riconoscimento delle coppie omosessuali è un diritto umano»
D’intesa con i clienti si comunica quanto segue.
Con sentenza resa pubblica oggi 21 luglio 2015 la Corte europea per i diritti umani, con sede a Strasburgo, ha condannato l’Italia per non prevedere alcuna forma di riconoscimento delle unioni fra persone dello stesso sesso. La quarta sezione, presieduta dal giudice di designazione italiana Raimondi, pur riconoscendo che la non estensione del fondamentale diritto al matrimonio rimane una scelta legittima degli Stati, afferma però come non sia più ammissibile lasciare queste coppie nel vuoto normativo. L’Italia è tenuta a introdurre le unioni civili.
La decisione è stata adottata all’unanimità.
La sentenza:
La sentenza riconosce come ad oggi il matrimonio egalitario sia una decisione che compete (ancora) agli Stati. Tuttavia, la Corte è chiara nell’affermare che le coppie omosessuali hanno le stesse necessità di riconoscimento e di tutela della loro relazione al pari delle coppie eterosessuali. Per questo l’Italia e gli Stati firmatari della CEDU devono rispettare il loro diritto fondamentale ad ottenere forme di riconoscimento che sono sostanzialmente allineate con il matrimonio. L’Italia è l’unica democrazia occidentale a mancare a questo impegno ed è stata quindi condannata per violazione dell’art. 8 della Convenzione.
Un passaggio chiave della sentenza:
174. In view of the above considerations, the Court considers that in the absence of marriage, same-sex couples like the applicants have a particular interest in obtaining the option of entering into a form of civil union or registered partnership, since this would be the most appropriate way in which they could have their relationship legally recognised and which would guarantee them the relevant protection – in the form of core rights relevant to a couple in a stable and committed relationship – without unnecessary hindrance. Further, the Court has already held that such civil partnerships have an intrinsic value for persons in the applicants’ position, irrespective of the legal effects, however narrow or extensive, that they would produce (see Vallianatos, cited above, § 81). This recognition would further bring a sense of legitimacy to same-sex couples.
180. The Court notes that in Italy the need to recognise and protect such relationships has been given a high profile by the highest judicial authorities, including the Constitutional Court and the Court of Cassation. Reference is made particularly to the judgment of the Constitutional Court no. 138/10 in the first two applicants’ case, the findings of which were reiterated in a series of subsequent judgments in the following years (see some examples at paragraph 45 above). In such cases, the Constitutional Court, notably and repeatedly called for a juridical recognition of the relevant rights and duties of homosexual unions (see, inter alia, paragraph 16 above), a measure which could only be put in place by Parliament.
181. The Court observes that such an expression reflects the sentiments of a majority of the Italian population, as shown through official surveys (see paragraph 144 above). The statistics submitted indicate that there is amongst the Italian population a popular acceptance of homosexual couples, as well as popular support for their recognition and protection.
185. In conclusion, in the absence of a prevailing community interest being put forward by the Italian Government, against which to balance the applicants’ momentous interests as identified above, and in the light of domestic courts’ conclusions on the matter which remained unheeded, the Court finds that the Italian Government have overstepped their margin of appreciation and failed to fulfil their positive obligation to ensure that the applicants have available a specific legal framework providing for the recognition and protection of their same-sex unions.
187. There has accordingly been a violation of Article 8 of the Convention.
Considerazioni:
«Lo Stato italiano – afferma l’avv. Schuster, difensore della coppia sin dall’inizio e anche davanti alla Corte di Strasburgo – è nuovamente condannato per aver violato i diritti umani. Laddove quasi tutto il mondo occidentale considera il matrimonio un diritto fondamentale, l’Italia non riesce nemmeno a quagliare sulle unioni civili».
«Questa sentenza non è solo importante per l’Italia, ma per tutti quegli Stati del Consiglio d’Europa che ancora oggi negano piena dignità a una parte importante dei propri cittadini».
Il percorso che ha portato alla sentenza Oliari:
Nel 2009 due coppie trentine furono seguite dall’avv. Alexander Schuster per contrastare il rifiuto opposto dal sindaco di Trento, Alessandro Andreatta, di procedere alle pubblicazioni di matrimonio.
Il Tribunale rigettò il ricorso, ma la Corte di appello ritenne che la legge italiana poteva essere ritenuta in violazione della Costituzione e rinviò la questione alla Consulta (l’ordinanza in Gazzetta ufficiale). La Corte costituzionale statuì che riservare il matrimonio alle coppie eterosessuali non era incostituzionale, ma che vi era un diritto fondamentale delle coppie omosessuali a ottenere il riconoscimento delle loro unioni (sentenza n. 138/2010). Il Parlamento, come noto, è tuttora inadempiente a questo sollecito, tanto che è stato ribadito dalla Corte costituzionale nel 2014 (sentenza n. 170/2014).
La Corte di appello prese atto di tale esito dell’incidente di costituzionalità e rigettò il reclamo. Questo studio legale considerò un ricorso in Cassazione privo di prospettive di successo e il 21 marzo 2011 depositò personalmente a Strasburgo il ricorso di Oliari e al. c. Italia (n. 18766/11). Si tratta del primo ricorso mai presentato da un avvocato italiano su questioni LGBTI alla Corte europea e questa è la prima sentenza mai adottata su tali temi nei confronti dell’Italia in relazione alla CEDU.
Nei mesi e anni successivi vennero depositati altri ricorsi sulla medesima questione o sul rifiuto di trascrivere matrimoni stranieri. I diversi ricorsi sono stati riuniti sotto il nome del primo caso, Oliari, appunto. Oggi la Corte ha dato giustizia alla coppia ricorrente, così come alle altre che l’hanno seguita.
Note:
Questa iniziativa giudiziaria era parte della campagna di Affermazione civile, promossa dall’associazione radicale Certi diritti e dall’ass. Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford. Quest’ultimo sodalizio non condivise la scelta di ricorrere direttamente alla Corte di Strasburgo in quanto ritenuta tecnicamente impraticabile e strategicamente inopportuna. I clienti diedero tuttavia fiducia all’avv. Schuster, il quale decise di interrompere la collaborazione con Avvocatura per i diritti LGBTI Rete Lenford e l’avv. Francesco Bilotta, coordinatore della campagna. L’esito positivo del giudizio ha confermato la strategia fatta propria dalla coppia, dimostrando che tale strada non solo era tecnicamente percorribile, ma anche la scelta giusta da compiere per ottenere tutela a Strasburgo. Si tratta di uno dei primi casi di applicazione della dottrina dei rimedi effettivi al contesto italiano.
Dal 2010 l’avv. Schuster collabora con l’Ass. Famiglie arcobaleno e l’Associazione radicale Certi diritti, con le quali sono stati compiuti importanti passi avanti nelle aule dei tribunali.
La decisione non è definitiva. Nei prossimi tre mesi i ricorrenti così come lo Stato italiano possono chiedere il riesame da parte della Grande Sezione.
Trento, 21 luglio 2015.
Studio legale / Kanzlei
RA/Avv. Alexander Schuster, Ph.D. (Strasbourg)
Via C. Abba, 8 – I-38122 Trento
Tel.: +39 0461 935257 – Fax.: +39 0461 331092
E-mail: avv@schuster.pro
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trento
American Bar Association - Int'l Law Associate
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