Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2016

La giudice coraggio e i diritti dei bambini: "Vi spiego perché i gay possono adottare"





Melita Cavallo, presidente del Tribunale per i minori di Roma, in pensione da ieri: "Orfanotrofi lager e neonati in vendita. Così in quarant'anni ho visto cambiare la famiglia"


















ROMA. Le sue ultime sentenze hanno spalancato le porte alla stepchild adoption, facendole cadere sulla testa insulti e lodi in pari misura. Ma l'ironia è compagna fedele della giudice Melita Cavallo: "Prima o poi dovranno rassegnarsi, ho soltanto applicato la legge sulle adozioni". Per 40 anni ha difeso l'infanzia violata e abusata nei tribunali di Milano, Napoli e Roma. "Quando ho cominciato a fare il magistrato l'Italia era piena di figli. I bambini non avevano voce. Potevano essere comprati, venduti. Ricordo i loro occhi spaventati. Per questo ho deciso di dedicarmi alla giustizia minorile".

Da due giorni Melita Cavallo, presidente del tribunale per i minori di Roma, il più grande d'Italia, è in pensione. Classe 1943, "siamo nati sotto le bombe, forse è per questo che la mia generazione è così tenace", è stata testimone della metamorfosi della famiglia. Oggi a più di 70 anni ne abbraccia il cambiamento. Spiazzando colleghi e politici. Accanto a lei, in una casa fresca di trasloco, Giuseppe, marito (affettuoso) da quasi mezzo secolo.

Verrà ricordata come il giudice delle coppie gay...
"Un errore, sono un giudice e basta. E così come ho ritenuto, in sei sentenze, che per quel figlio fosse giusto essere adottato dalla compagna della madre, così ho curato le adozioni di centinaia di bambini nelle coppie eterosessuali".

E la legge che spacca il Parlamento?
"Le norme già esistono. Articolo 44 della legge 184 del 1983".

Direbbe di sì anche a una coppia di padri omosessuali?
"Se fosse giusto per i figli, perché no? Sono i legami affettivi che contano. A una coppia di donne l'adozione l'ho negata. Era evidente che il bambino non riconosceva la partner della madre come madre anch'essa. Ma ormai se ne occuperanno i miei colleghi...".

E la maternità surrogata?
"Soltanto come un dono. Se posso donare un rene a un'amica o a una sorella che grazie a questo sopravviverà, dov'è lo scandalo di far nascere un bambino grazie all'utero di un'altra donna. E del resto la "surrogacy" è sempre esistita. Ma era molto peggio".

Si faceva e non si diceva?
"Negli anni '70, quando ho iniziato, la condizione dell'infanzia era disastrosa. A Milano c'erano i figli degli immigrati calabresi e siciliani che non riuscivano a integrarsi, e spesso finivano nelle case di correzione. Ma a Napoli accadeva di tutto".


Adozioni illegali, compravendite?
"Tra i poveri chi aveva molti figli li vendeva a chi non ne aveva. Poi venivano in tribunale chiedendo di legittimare quell'adozione di fatto. Me li mettevano sul tavolo. "Lo faccia per la creatura, giudice...". Negli anni del terremoto dell'Irpinia fu l'apice. Migliaia di sfollati. I cacciatori di bambini ne approfittarono senza scrupoli. Abbiamo lavorato moltissimo per ricostituire i nuclei familiari".

Diceva della maternità surrogata...
"Accadeva nelle famiglie ricche. Il marito pagava una qualche ragazza sfortunata, la metteva incinta, poi questa scompariva, l'uomo riconosceva il bambino, in tribunale la moglie chiedeva l'adozione del figlio del marito...".



Stepchild adoption di fatto.
"Più o meno. Ma non sono storie di ieri. E ancora oggi abbiamo notizie di compravendite".

Però i bambini stanno meglio.
"Verso i bambini c'è più rispetto, e la grande differenza è che oggi la Giustizia li ascolta. Prima quasi mai venivano creduti. Le vittime venivano messe a confronto con chi le aveva violentate. Per paura molte ragazze ritrattavano. Una mi disse che scagionava il padre colpevole perché non voleva più vederlo".

Gli abusi sono diminuiti?
"C'è un'attenzione enorme. Ma gli abusi non sono diminuiti. Anzi, oggi i bambini sono addirittura più soli e più esposti".

Erano meglio le famiglie numerose?
"Senza dubbio".

Lei ha tre figli, un marito e nipoti. È stata dura conciliare?
"Sì, ma non ci avrei mai rinunciato".

Un ricordo forte?
"Era il 1989. Francesco, un bambino focomelico senza braccia e gambe, abbandonato da una ricca famiglia napoletana in ospedale. Misi un annuncio su Famiglia Cristiana per trovargli dei genitori. Lo adottò una coppia del Nord che aveva già una figlia disabile. Ricordo quando incontrò papa Wojtyla. Un'emozione enorme. E poi un padre camorrista".

Ne avrà conosciuto più d'uno.
"Disposi l'allontanamento dei suoi figli. Credo che mi abbia odiato con tutto se stesso. Dopo vent'anni mi scrisse dal carcere ringraziandomi perché i ragazzi si erano salvati".

Gli errori.
"Più che errori rimpianti. Per quei ragazzi che non sono riuscita a fermare prima che finissero male".

Nel 2001 diventa presidente della Commissione adozioni internazionali.
"Anni bellissimi. I Paesi stranieri ci spalancavano le porte. Vado ancora fiera dell'accordo che riuscii a fare con il Vietnam. Portai in regalo decine di cd con le canzoni napoletane".

Oggi l'adozione è in crisi.
"Spesso dall'estero arrivano ragazzi con seri problemi. Noi assistiamo al dramma delle restituzioni. Il 10% delle adozioni. Una sconfitta".

Finiscono negli istituti?
"Sì, e non sempre in luoghi adeguati. Ne ho chiusi diversi".

Il famoso brefotrofio dell'Annunziata a Napoli.
"Era 1986, un'altra era. I piccoli venivano lasciati nelle culle con i biberon legati alla bocca... Ma di recente ho dovuto chiudere un altro posto terribile, vicino a Frosinone. Però siamo riusciti a far adottare in Italia molti ragazzi anche grandicelli".

Si è schierata per il diritto alla conoscenza delle origini degli adottati.
"Conoscere la pianta da cui si proviene infatti è un diritto".

Sta per uscire a fine gennaio un suo libro per la casa editrice Laterza.
"La mia vita di giudice in 15 storie".

La famiglia italiana può farcela?
"Le famiglie dovremmo dire. Sì. Purché la società ne accetti la metamorfosi".


http://www.repubblica.it/cronaca/2016/01/02/news/la_giudice_coraggio_e_i_diritti_dei_bambini_vi_spiego_perche_i_gay_possono_adottare_-130510841/



http://www.gay.it/blogs/lavoltabuona/pinocchio-stepchild-affido-rinforzato

Il giurista Angelo Schillaci: l'affido rinforzato è inaccettabile


di   
Il giurista Angelo Schillaci: l'affido rinforzato è inaccettabile
Intervista su stepchild e ddl Cirinnà. E sulla Corte Costituzionale mette in guardia.
Angelo Schillaci, trentacinque anni, è dottore di ricerca in Teoria dello Stato ed istituzioni politiche comparate nell'Università di Roma "Sapienza", dove è stato assegnista di ricerca in diritto pubblico comparato. E' autore di numerose pubblicazioni in tema di tutela dei diritti fondamentali e diritti civili delle persone e delle famiglie LGBT. In particolare, ha curato il volume "Omosessualità Eguaglianza Diritti. Desiderio e riconoscimento" (Roma, Carocci, 2014); è membro della Redazione della Rivista GenIus e collabora conwww.articolo29.it . Da qualche mese, fa parte del Gruppo Legale dell'Associazione Famiglie Arcobaleno. A lui abbiamo chiesto di spiegarci perché la proposta dell'affido rinforzato è inaccettabile e quali sono le differenze tra questo e la stepchild adoptiontanto discussa e contenuta nell'attuale versione del ddl Cirinnà.
In questi mesi e soprattutto in questi giorni, in vista dell'appuntamento del 26 gennaio quando le unioni civili torneranno finalmente nell'aula del Senato, si sta sviluppando una discussione tutta politica sul "tallone d'Achille" delle unioni civili, la stepchild adoption. Come sai alcuni senatori del PD hanno presentato un emendamento alternativo a questo articolo del ddl Cirinnà, che è l'affido rinforzato. Che valutazione tecnico-giuridica ne hai? E' davvero così inaccettabile e perchè?
Bisogna ricordare, innanzitutto, che la cd. stepchild adoption (adozione del figlio del partner) è già il risultato di una mediazionetra le piena tutela dei diritti dei minori nati o accolti in famiglie omogenitoriali - rappresentato dall'adozione "piena" o legittimante - e forme più deboli e precarie di disciplina del legame con il genitore non biologico quale, appunto, il cd. affido rinforzato (di cui all'emendamento 5.19, Lepri-Fattorini, presentato in Commissione). Quest'ultimo, infatti, si pone ancora al di sotto delle pur minime tutele cui dà luogo la cd. stepchild. Si tratta di un istituto caratterizzato da una intrinseca precarietà, che non appare per questo in grado di garantire una tutela soddisfacente del legame tra il minore ed il genitore sociale. A differenza della stepchild, e solo per fare alcuni esempi, l'affido rinforzato è soggetto a possibili revoche, così come alla rinuncia da parte dell'affidatario, viene meno con la morte dell'affidatario (senza dare luogo a diritti di successione, a differenza del legame adottivo), ma anche con la separazione tra affidatario e genitore biologico o con la morte di quest'ultimo. Come ulteriore "aggravante", va segnalato che in caso di morte del genitore biologico, il legame con il genitore affidatario si tramuterebbe in legame adottivo solo su richiesta dell'affidatario e previa valutazione dell'autorità giudiziaria; ma ancora, va ricordato che, secondo l'emendamento, in caso di separazione non è garantita - se non in forma del tutto generica - la continuità affettiva con il genitore sociale. Insomma l'affido rinforzato espone il minore, nato accolto o cresciuto in una famiglia omogenitoriale, al rischio continuo di vedere polverizzato il proprio rapporto con il genitore sociale.

Quindi, mi par di capire, convieni con chi sostiene che sia meglio il nulla che l'affido rinforzato, come ha fatto recentemente il Senatore Airola dei 5 stelle, arrivando a dire che il suo gruppo voterebbe contro il ddl Cirinnà se passasse questo emendamento?
Resto radicalmente contrario - per valutazioni tecniche, prima ancora che politiche - allo stralcio dell'art. 5 (quello che, per intenderci, introduce la cd. stepchild adoption) o alla sua sostituzione con l'affido rinforzato. Non vorrei però si finisse per fare il gioco di quanti puntano sull'opposizione alla stepchild per ottenere l'insabbiamento o la bocciatura del ddl nella sua totalità. Anche se, lo ripeto perché è fondamentale, l'approvazione del ddl sulle unioni civili senza la cd. stepchild adoption (o con forme di tutela del minore insufficienti e inaccettabili sul piano tecnico) sarebbe una sconfitta gravissima per tutti, in quanto priverebbe di protezione proprio i bambini e le bambine che già crescono in famiglie omogenitoriali, e che più hanno bisogno di uno strumento giuridico che li riconosca e li tuteli. Quello che è sicuro è che la giurisprudenza - dapprima sovranazionale (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza X c. Austria del 19 febbraio 2013) e poi anche nazionale (da ultimo, Corte d'appello di Roma, 23 dicembre 2015) - già ha riconosciuto la possibilità di disporre la cd. stepchild adoption all'interno di famiglie omogenitoriali. Pertanto, se il legislatore dovesse optare - alla fine - per il nuovo istituto dell'affido rinforzato, farebbe un passo indietro rispetto a conquiste già presenti nel nostro ordinamento, grazie all'intervento dei giudici, e violerebbe la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. I giudici, tra l'altro, potrebbero continuare a disporre la stepchild adoption a favore del partner omosessuale del genitore biologico del minore, anche nel caso di introduzione dell'affido rinforzato o, peggio ancora, di stralcio di qualunque disposizione in tema di genitorialità dal corpo del ddl Cirinnà. Si tratterebbe, tuttavia, di tutele solo eventuali, disposte con ogni probabilità "a macchia di leopardo" sul territorio (possono esserci giudici favorevoli, ma anche giudici contrari...) e dunque del tutto insufficienti. Resta decisamente preferibile una chiara assunzione di responsabilità da parte del legislatore, almeno con l'estensione della cd. stepchild adoption al partner omosessuale del genitore biologico o adottivo.

Il quotidiano La Repubblica di ieri preannunciava che gli stessi senatori stiano preparando un nuovo emendamento che risponda alle molteplici critiche sull'affido rinforzato e che dia in qualche modo un "contentino" a chi non accetta la stepchild adoption. A tuo parere esiste una "terza via" tra i due?
Non esiste, e non può esistere. Per una ragione di principio, anzitutto: l'affido rinforzato è in radice discriminatorio. Si introdurrebbe, infatti, un istituto ad hoc valevole solo per le famiglie omogenitoriali, in assenza di una apprezzabile giustificazione costituzionale ed in palese violazione del principio dell'interesse superiore del minore, che deve guidare - dal punto di vista del diritto costituzionale e del diritto internazionale dei diritti umani - ogni scelta che riguardi la vita familiare dei bambini e delle bambine. Tale trattamento differenziato - ed in particolare l'esclusione delle coppie omosessuali unite civilmente dalla stepchild - è stato inoltre già censurato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza X contro Austria.
Sul piano della concreta disciplina, una terza via non può esistere in quanto l'affido - nel sistema del diritto di famiglia - è istituto in sé provvisorio e precario e nasce per affrontare situazioni di temporanea inadeguatezza del contesto familiare. Non vedo come si potrebbe adattare alle esigenze delle famiglie omogenitoriali, che sono identiche a quelle di ogni altra famiglia: certezza giuridica e dei diritti e (soprattutto) dei doveri del genitore, continuità affettiva, tutele adeguate sul piano personale, patrimoniale e successorio. Esigenze che, peraltro, la stessa stepchild soddisfa in modo già limitato.


Perché?
Rispetto all'adozione cd. "piena" o legittimante,la stepchild garantisce unicamente il legame giuridico con il genitore non biologico, ma non già con la famiglia di origine di quest'ultimo: l'adottato, dunque, sarà figlio anche del genitore sociale ma - da un punto di vista strettamente giuridico - non sarà nipote dei genitori, né dei fratelli/sorelle di quest'ultimo, con la conseguenza - ad esempio - che sarà escluso dai diritti di successione nei loro confronti, acquistando la qualità di erede solo nei confronti dell'adottante.
Allo stesso modo, se in una famiglia omogenitoriale sono presenti minori che hanno un legame biologico rispettivamente con ciascuno dei due partner questi, ove adottati con stepchild dal genitore sociale, non saranno fratelli tra loro, sempre dal punto di vista giuridico (esempio: A figlio biologico di X e figlio sociale, poi adottato, di Y non è fratello di B, figlio biologico di Y e adottato da X).
Per non parlare della situazione di quei bambini e di quelle bambine nati e cresciuti da coppie omosessuali già separate al momento dell'approvazione della legge, che rimarrebbero privi di tutela, a meno di costringere i loro genitori, già separati, ad unirsi civilmente, dato che la legge consente la stepchild solo alle coppie unite civilmente.
Al contrario, l'adozione piena o legittimante riprodurrebbe in toto gli effetti del riconoscimento del figlio biologico, rappresentando così la più alta e completa forma di protezione del minore nato, accolto o cresciuto in una famiglia omogenitoriale.


C'è chi sostiene che l'istituto della stepchild vada pensato in modo tale che non sembri concedere una sorta di diritto alla paternità/maternità alle coppie omosessuali, ma in modo che sia chiaro che voglia solamente riconoscere al bambino che ha un solo genitore biologico un pieno diritto alla genitorialità nel caso in cui questi venga a mancare. Che ne pensi?
Ritengo si tratti di una posizione insostenibile sul piano giuridico e che, sul piano politico, nasconda chiusure pregiudiziali ed ideologiche, strumentalizzando i soggetti più deboli, cioè i bambini e le bambine che già stanno crescendo in famiglie omogenitoriali.
La stepchild, infatti, è rivolta unicamente al riconoscimento di una situazione esistente: si tratta, sempre e comunque, di minori già nati, accolti o cresciuti all'interno di una coppia omogenitoriale e che tuttavia vedono riconosciuto giuridicamente il rapporto con il solo genitore biologico o adottivo. La coppia unita civilmente, insomma, non potrà decidere di adottare un minore "ex novo" dando così vita ad un autonomo progetto di genitorialità condivisa, ma solo regolarizzare una situazione già esistente, in cui il minore riconosce come genitore anche il genitore sociale, è da questi cresciuto, seguito e accudito, senza che tuttavia tale relazione rilevi sul piano giuridico, sicché - ad esempio - il genitore sociale ha bisogno di una delega per andare a prendere a scuola il figlio del partner, come anche per assisterlo in ospedale, accompagnarlo a visite e vaccinazioni.


Proviamo infine a fare uno scenario. La legge passa con la stepchild: come abbiamo già dimostrato un mese fa, i numeri in realtà ci sono, se larga parte del PD tiene anche nel voto segreto. Scenario referendum: come si comporterebbe la Corte Costituzionale secondo te se le venisse chiesto di esprimersi su un referendum abrogativo sulla legge a quel punto approvata?
Fare previsioni sugli orientamenti della giurisprudenza costituzionale non è semplice. E tuttavia, quando si è trovata a decidere dell'ammissibilità di referendum integralmente abrogativi di leggi che assicuravano la disciplina - sia pure minima - di diritti fondamentalila Corte ne ha spesso dichiarato l'inammissibilità, ritenendo che il referendum non possa privare di qualunque copertura legislativa diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, (penso in particolare, con le dovute differenze, all'inammissibilità del referendum integralmente abrogativo della legge 40 in tema di procreazione medicalmente assistita). Per questo, ritengo molto difficile che la Corte ritenga ammissibile un referendum integralmente abrogativo della futura legge sulle unioni civili: non dimentichiamo che è la stessa Corte che ha affermato che all'unione omosessuale "spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri". 

E come si comporterebbe invece la Corte se le venisse chiesta l'abrogazione del singolo articolo sulla stepchild?
In questo caso il referendum avrebbe forse vita più facile. Non è da escludere, però, che la Corte possa lasciarsi guidare da un altro ordine di considerazioni, ritenendo ad esempio che il venir meno della stepchild per via referendaria violi il principio dell'interesse superiore del minore o ancora facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che - come ricordato - ha censurato la discriminazione tra coppie eterosessuali e coppie omosessuali anche in relazione al ricorso alla stepchild. Ma, lo ripeto, fare previsioni in questo ambito è molto delicato.


Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2016

Quando Catone il Giovane regalò un figlio al suo amico / Che cos’è la maternità surrogata







  






maternità surrogata
DIC
09
Marzia, sposa amata, concepì un bambino per Ortensio. Era 2000 anni fa










A proposito della polemica sulla maternità surrogata, tra gli argomenti a favore del divieto di concludere i contratti di cd. “affitto dell’ utero” leggo che si tratterebbe di una pratica che «contrasta con lo sviluppo della civiltà europea…che non vuole la vendita di organi né di altro materiale del vivente» (Luisa Muraro).E questo mi fa inevitabilmente risalire, col pensiero, a quella che –fatte le dovute differenze- possiamo senz’altro definire come la preistoria di quella pratica, a illustrare la quale niente di meglio di una storia:
Catone il Giovane, sul finire della Repubblica, «aveva sposato Marzia, la figlia di Filippo, quando era ancora molto giovane; era molto attaccato a lei, e da lei aveva avuto dei figli. Tuttavia, la diede a Ortensio, uno dei suoi amici, che desiderava avere figli ma che era sposato a una donna sterile. Dopo che Marzia ebbe dato un figlio anche a lui, Catone la riprese di nuovo in casa, come se la avesse prestata»(Appiano, Bell. Civ., 2, 14, 9).

Cosa pensasse Marzia della situazione non viene detto, né in Appiano ne in altre fonti: per quanto ne sappiamo, la sua opinione non venne neppur richiesta. Tutto quello che Catone fece, prima di cederla fu chiedere il parere di Filippo, il padre di Marzia, che acconsentì.
Una storia per noi singolare (che cessa di apparire tale se la si colloca in un’epoca in cui cedere l’ utero della moglie a fini procreativi non era né eccezionale né scandaloso) che mostra che in materia di cessione dell’utero la nostra civiltà si è evoluta in una prospettiva che (potrà sembrare provocatorio) porta a vedere la pratica attuale dell’ “affitto” come una delle conseguenze del cammino fatto dalle donne, nel corso di un paio di millenni, per conquistare la dignità di persone capaci diautodeterminarsi.



 II che non significa sottovalutare le implicazioni psicofisiche di una gravidanza su commissione, delle quali, pur essendo contraria al bando sostenuto da una parte del femminismo, sono perfettamente consapevole. Significa solo che oggi una donna –dopo millenni in cui altri lo hanno fatto per lei, anche semplicemente scegliendole un marito- può decidere di essere padrona della propria vita anche, se crede, mettendo il proprio corpo a disposizione chi non riesce ad avere altrimenti un figlio: che lo faccia a pagamento e gratuitamente, da questo punto di vista, ha rilevanza solo se chi “affitta” il proprio corpo è spinto da necessità economiche ed esistenziali tali da cancellare eticamente il valore della sua volontà. Ma chi oggi si oppone all’ipotesi che l’ “affitto” venga considerato un atto lecito contrattuale lo fa indipendentemente da questo problema, ritenendo inammissibile anche un accordo liberamenteconcluso da ambedue le parti. Con la conseguenza, se questa ipotesi venisse accolta, di favorire il mercato clandestino, con tutte le conseguenza del caso, tra cui la perdita da parte delle madre surrogata di qualunque tutela giuridica nei confronti di eventuali tentativi di non rispettare i termini dell’accordo; o, per fare un altro esempio, di non poter inserire nelle clausole del contratto il diritto all’assistenza medica per tutto il periodo della gravidanza e per eventuali complicazioni post partum, come è possibile fare e viene fatto nei paesi che non criminalizzano questi accordi.



Tra gli argomenti contro l’”affitto” leggo anche che la relazione materna è una delle cose che favoriscono la civiltà e che come tale va custodita e protetta: come non essere d’accordo? Ma bisogna intendersi sul significato di “relazione materna”. Accanto a quella che inizia nell’utero, la cui importanza non intendo in alcun modo sottovalutare, esiste una relazione materna che non è legata necessariamente alla gravidanza e al parto: è quella altrettanto importante che nasce dall’ amore, accudimento, dall’educazione e dalla condivisione dei valori. Da tutto quello, insomma, che anche una madre che non ha partorito trasferisce al figlio. È l’idea fortemente limitativa di genitorialità che sta alla base delle obiezioni alla surrogazione che non riesco a capire e a condividere. Insomma, se è vero come si diceva nei tempi ruggenti del femminismo che«l’utero è mio e lo gestisco io» perché mai non dovrebbe essere lecito gestirlo per contribuire a soddisfare, a pagamento o per generosità, il desiderio di genitorialità di chi non può soddisfarlo altrimenti?
http://27esimaora.corriere.it/articolo/quando-catone-il-giovane-regaloun-figlio-al-suo-amico/











Che cos’è la maternità surrogata

Una guida per orientarsi nella discussione sul cosiddetto "utero in affitto": cosa vuol dire, dove è permessa e con quali limiti

Maternità surrogata
 Nicole Benham, madre surrogata, e suo figlio Andrew, Texas, maggio 2014 (AP Photo/Austin American-Statesman, Deborah Cannon)
Qualche giorno fa è uscito su Repubblica un articolo intitolato “Femministe contro la maternità surrogata: Non è un diritto”, che presentava un appello del movimento di donne “Se non ora quando” contro la cosiddetta pratica dell’utero in affitto. Qualche mese prima un manifesto simile era stato firmato da alcune femministe francesi. La discussione che ne è derivata è stata piuttosto imprecisa, innanzitutto perché il tema non fa parte al momento dell’agenda politica del Parlamento – la legge sulle unioni civili in discussione in Parlamento non riguarda la maternità surrogata – e poi perché parlando di surrogazione di maternità sono state sovrapposte, facendole automaticamente coincidere, due diverse questioni: la libera scelta delle donne e il loro sfruttamento.

La “surrogazione di maternità” (o gestazione per altri o gestazione d’appoggio, GDA) è il procedimento per cui una donna mette a disposizione il proprio utero e porta avanti la gravidanza per conto dei committenti, che possono essere single o coppie, sia eterosessuali che omosessuali. Esistono diversi tipi di surrogazione: da quella tradizionale, che prevede l’inseminazione artificiale dell’ovulo della madre surrogata, che è quindi anche madre biologica del bambino; a quella gestazionale, in cui la madre surrogata si limita a portare avanti la gravidanza dopo che le viene impiantato nell’utero un embrione realizzato in vitro, che può essere geneticamente imparentato con i genitori committenti o provenire da donatrici.

In alcuni paesi la surrogazione è vietata, come in Italia, Francia o Germania. In altri la maternità surrogata è sostanzialmente non regolata: non è esplicitamente vietata ma spesso sono proibiti, e puniti penalmente, gli accordi che prevedono dei pagamenti, mentre sono accettate le maternità “altruistiche”, quelle in cui sono previste solo cifre che rimborsino le spese sostenute dalle donne per la gravidanza. Si tratta di Argentina, Australia (nel Nord), Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Irlanda, Giappone, Paesi Bassi, Venezuela, alcuni stati statunitensi. Ci sono poi degli stati in cui la surrogazione è espressamente permessa e regolata: in questo gruppo rientrano gli stati in cui è previsto un contratto prima che la donna resti incinta (Grecia, Israele, Sudafrica e, parzialmente, la Nuova Zelanda e l’Australia) e stati in cui le condizioni dell’accordo sono verificate dopo la nascita del bambino (Regno Unito e altri). Infine ci sono degli stati con un approccio permissivo e che consentono un pagamento esplicito: India, Russia, Thailandia, Uganda, Ucraina e alcuni stati degli Stati Uniti. Di seguito qualche esempio.

In Italia
La legge 40 sulla procreazione assistita (ormai completamente svuotata da una serie di sentenze e giudizi di vario grado) si occupa di surrogazione di maternità all’articolo 12, quello sui divieti generali e sanzioni, e dice:
«Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro».
Dunque è illegale praticare o pubblicizzare la GDA in Italia. Tuttavia, con unasentenza considerata storica, chi in Italia volesse praticare la surrogazione (o qualsiasi altra tecnica di procreazione assistita vietata dalla legge 40) in uno stato che invece la consente, e poi tornare in Italia, può essere dichiarato legittimo genitore, anche se non ha alcun legame biologico con il figlio. La sentenza che ha stabilito in linea di massima questo principio riguarda il caso Paradiso e Campanelli del 27 gennaio 2015: i genitori avevano procreato il figlio (nato nel 2011) con l’utero in affitto di una donna russa. La madre committente era sterile: dopo il fallimento di vari tentativi di fecondazione omologa, era ricorsa a questa pratica usando i gameti del marito e l’ovulo della gestante. Sull’atto di nascita del bambino, redatto a Mosca, il bambino risultava figlio della coppia che ne aveva chiesto la trascrizione in Italia. Il consolato italiano a Mosca, sospettando la maternità surrogata, aveva trasferito il fascicolo al procuratore generale di Campobasso e al tribunale dei minori, che aveva deciso di dichiarare lo stato di abbandono e di adottabilità del bambino. Da qui era nato un caso giudiziario piuttosto complicato che si è concluso con una sentenza a favore dei genitori della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha stabilito che c’era stata un’illecita interferenza dello stato italiano che aveva arbitrariamente negato la trascrizione.

Nel resto d’Europa
L’Unione Europea ha pubblicato nel 2013 uno studio comparativo sulla surrogazione di maternità negli stati membri dell’UE che è ancora attuale e che dà un quadro piuttosto chiaro di cosa e dove è consentito.
L’Italia, la Francia, la Germania, la Spagna e la Finlandia la proibiscono.
Altri paesi – come il Belgio, i Paesi Bassi o la Danimarca – la tollerano attraverso la procreazione medicalmente assistita, usando l’adozione per stabilire una filiazione successiva, ma spesso è richiesto un legame genetico con uno dei genitori committenti. Spesso poi il contratto di gestazione prevede che la madre portatrice non sia costretta a dare il bambino ai mandatari.
In Austria e Norvegia è proibita la cessione di ovociti: il divieto di maternità surrogata è una conseguenza quando l’ovocita non appartiene alla donna che mette a disposizione il proprio utero.
In Grecia la surrogazione è consentita: non sono permessi compensi ma solo rimborsi, e si può fare ricorso alla tecnica – con alcune restrizioni – solo nel caso in cui non ci sia alcun tipo di vincolo genetico tra la gestante e gli embrioni. Prima di procedere è necessaria un’autorizzazione che deve accertare l’effettiva impossibilità dell’aspirante madre di portare a termine una gravidanza. Sia la gestante che l’aspirante madre devono inoltre avere la residenza nel paese.
Nel Regno Unito la surrogazione è lecita ma solo a titolo gratuito. Il certificato di nascita è a nome della gestante e solo in un secondo momento, dopo uno specifico procedimento, può essere ordinato l’annullamento e la redazione di un nuovo atto che indichi come genitori quelli biologici.

Stati Uniti e Canada
In diversi stati degli Stati Uniti e in Canada la pratica della surrogazione di maternità è consentita e regolamentata in modo chiaro.
Negli Stati Uniti ci sono differenze notevoli da stato a stato: alcuni consentono la maternità surrogata a tutti, altri solo alle coppie eterosessuali; qualche stato richiede un collegamento biologico dei committenti con il bambino e qualche altro ancora vieta qualsiasi forma di compenso. La pratica della surrogazione è iniziata negli Stati Uniti più di trent’anni fa. A quel tempo la maggior parte delle madri surrogate erano anche madri biologiche, scrive il New York Times. Nel 1986 vi fu un caso molto discusso, quello di Mary Beth Whitehead, che violando l’accordo iniziale decise di tenere il bambino che aveva partorito per conto di una coppia. Da quella causa in poi, la maternità surrogata in cui la donna è anche madre biologica fu gradualmente abbandonata a favore della maternità gestazionale, in cui l’embrione è prodotto in laboratorio, o con ovuli e sperma dei committenti o con quelli di donatori, e impiantato nella madre surrogata che non avrà dunque alcun legame biologico con il bambino. Nel 2014 negli Stati Uniti sono nati circa 2 mila bambini da madri surrogate; che nel corso degli ultimi decenni i casi in cui i genitori hanno cambiato idea durante la gravidanza sono stati 81. I casi in cui a cambiare idea è stata la madre surrogata sono stati 35; in 24 di questi casi le madri surrogate erano anche madri biologiche.
Negli Stati Uniti ci sono agenzie specializzate che accompagnano il percorso di surrogazione, soprattutto quella gestazionale, e negli stati dove la surrogazione è più semplice, come in California, sul certificato di nascita è possibile scrivere il nome di entrambi i genitori riceventi senza avviare una procedura di adozione post-nascita. Il certificato di nascita viene tradotto e presentato con una certificazione che convalida l’autenticità del documento per l’uso internazionale, in modo da poter essere trascritto nei registri dello stato civile, per esempio, in Italia. In alcuni stati è inoltre possibile per le coppie omosessuali ottenere un certificato di nascita in cui entrambi i componenti della coppia compaiono come genitori. Il documento, però, ha valore solo nello stato che prevede questa possibilità.
I costi di una surrogazione gestazionale negli Stati Uniti possono arrivare a 150 mila dollari: la madre surrogata riceve tra i 20 mila e i 30 mila dollari, e a differenza di quanto avviene in paesi come l’India non si tratta di una cifra molto alta. Le agenzie che seguono la pratica, anche in questo caso con differenze tra stato e stato, hanno comunque regole piuttosto severe per la selezione delle madri surrogate, per evitare che la loro scelta sia legata al bisogno economico: si richiede per esempio un certo livello salariale o che abbiano già dei figli.
In Canada, a eccezione del Québec, la pratica è consentita: la madre surrogata però non può essere pagata, ma solo rimborsata per le spese sostenute e legate alla gravidanza. Anche qui, come negli Stati Uniti, ci sono agenzie specializzate che seguono tutto il percorso.

Russia e Ucraina
In Russia e in Ucraina è consentita la maternità surrogata gestazionale, anche dietro compenso. La rinuncia ai diritti di madre da parte della portatrice può avvenire solo dopo il parto, ma è possibile stabilirlo in anticipo con un contratto. In Russia la madre surrogata deve dare il suo consenso affinché il bambino venga registrato, ma per questo processo non è necessaria né una risoluzione giuridica né una pratica di adozione. Il nome della madre surrogata, comunque, non compare mai nel certificato di nascita.
In Ucraina possono fare ricorso alla surrogazione le coppie sposate o le donne single. Sul certificato di nascita compaiono i nomi dei genitori riceventi.
India e Thailandia
In India la pratica è legale dal 2002, anche se ha subìto limitazioni nel 2013, ma ha costi molto bassi. Le cliniche sono ben attrezzate organizzate e dal punto di vista legale: a differenza di altri paesi, non è previsto che, una volta firmato l’accordo, le madri naturali possano rivendicare dei diritti. Per l’India si tratta di una pratica molto redditizia e che viene intrapresa da molte donne, non tanto come una libera scelta ma per necessità economiche. In India il costo dell’intero processo, comprese le spese mediche e le tasse, va dagli 8 mila ai 22 mila euro.
La Thailandia, un altro paese verso il quale era molto consistente la pratica del cosiddetto “turismo della surrogazione”, ha introdotto delle restrizioni all’inizio di quest’anno. Lo scorso febbraio il governo ha approvato in via definitiva una legge che vieta agli stranieri di pagare le donne thailandesi per portare avanti gravidanze surrogate; la legge stabilisce pene fino a dieci anni di carcere per chi trasgredisce. La nuova legge vieta anche l’uso di intermediari e qualunque tipo di pubblicità e promozione a favore della pratica. Possono invece ricorrere alla maternità surrogata le coppie composte da almeno un thailandese e sposate da almeno tre anni. Le donne disposte ad affittare il loro utero devono avere più di 25 anni, essere sposate, avere almeno già un figlio e sottoporsi alla surrogazione con il consenso del marito: non possono però essere pagate.





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