Il Tribunale per i minorenni dell’Emilia-Romagna ha sollevato con un’ordinanza la questione di legittimità sul caso di una coppia di lesbiche che hanno adottato l'una il figlio dell'altra
Sarà la Consulta a esprimersi all’istanza di riconoscimento in Italia di un’adozione già statuita negli Stati Uniti da parte di una coppia gay. Il Tribunale per i minorenni dell’Emilia-Romagna – la Procura aveva depositato un parere negativo – ha sollevato con un’ordinanza la questione di legittimità costituzionale in ordine alla legge sulle adozioni. Il giudice statunitense ha disposto l’adozione di una minore, figlia biologica di una delle due donne (che sono sposate), nei confronti dell’altra. La coppia e rispettivi figli, nati con fecondazione eterologa, risiedono regolarmente in Italia. Il tribunale chiede alla Corte Costituzionale “come tutelare in Italia il figlio di una famiglia omogenitoriale formatasi all’estero”.Lo scorso 29 agosto il Tribunale di Roma aveva riconosciuto l’adozione di una bambina alla compagna della madre biologica.
Il tribunale chiede alla Corte Costituzionale “come tutelare in Italia il figlio di una famiglia omogenitoriale formatasi all’estero”
Qualora la Corte dovesse rigettare la questione il tribunale dovrebbe respingere il ricorso “perché attualmente – si legge nel provvedimento – le norme impugnate precludono al tribunale di riconoscere la decisione adottiva straniera, pronunciata in favore di una persona unita dal genitore biologico del minore adottato, da matrimonio same-sex”. Infatti, aggiunge il presidente estensore Giuseppe Spadaro nella sua ordinanza “il Tribunale non può e non intende sostituirsi al legislatore che, nel nostro ordinamento, è l’unico organo che può disciplinare la materia con apposita e auspicabile normativa. Spetta infatti al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni omosessuali. Tuttavia, quando si trovi a dover interpretare le norme, il magistrato può sottoporle al vaglio della Corte costituzionale quando ritenga che la loro applicazione non consenta di tutelare beni e valori costituzionalmente garantiti quale, nel caso di specie,il diritto fondamentale del fanciullo a una famiglia. Lo sguardo del Tribunale si è rivolto quindi non al rapporto di coniugio e all’interesse dei partners, ma è diretto esclusivamente al rapporto genitoriale e all’interesse preminente del minore”. Secondo i giudici, che richiamano la giurisprudenza della Cassazione “il matrimonio same-sex, infatti, non è inesistente ma improduttivo di effetti giuridici in Italia per l’assenza di una specifica legge”. Ciò discende dal fatto che “la coppia formata da persone dello stesso sesso rientra comunque nell’ambito delle formazioni sociali presidiate dall’art. 2 della Carta costituzionale”.
Secondo i giudici “il matrimonio same-sex, infatti, non è inesistente ma improduttivo di effetti giuridici in Italia per l’assenza di una specifica legge”
Nel ricorso della coppia presentato dall’avvocato Claudio Pezzi, richiamandosi ai principi della Convenzione di Strasburgo suidiritti umani e alla giurisprudenza europea formatasi attorno ad essi, si faceva notare come la domanda, “che è espressa anche nell’interesse della minore, si fonda sull’esigenza di tutelare il diritto alla vita familiare della figlia, che dalla nascita vive una situazione caratterizzata dalla stabilità di relazioni affettive familiari in un rapporto di filiazione con entrambe le madri (la madre biologica e la madre adottiva) e nella relazione con il fratello, di pochi mesi più giovane”. Il bambino si è visto attribuire nel frattempo la cittadinanza italiana per discendenza dalla madre, mentre l’altra madre e la figlia godono di permesso di soggiorno europeo concesso nel 2013 dalla questura di Bologna per ragioni familiari, in virtù dell’accertamento di un valido nucleo familiare costituito all’estero. Il ricorso faceva notare “il grave ed oggettivo vulnus” per la minore, che deriverebbe dal mancato riconoscimento dell’adozione. In questa ipotesi, infatti, la bambina si vedrebbe privata “del riconoscimento di un legame di filiazione che è per lei tale fin dalla nascita e così anche nel rapporto con il fratello, che per lei è tale fin dalla nascita di quest’ultimo. Inoltre, si vedrebbe privata del diritto di cittadinanza italiana e europea” con tutto ciò che ne consegue sotto il profilo anche culturale e sociale e giuridico: ad esempio, studiare o lavorare in futuro in Europa.
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